venerdì, 29 ottobre 2010

Il Tar annulla l'art. 52 del Regolamento ISVAP

117048243_7cc6bb0b87_m.jpgIl Tar del Lazio, presso il quale era stato presentato specifico ricorso da parte dell'Abi, con una sentenza basata sulla presenza di vizi legati alla procedura di pubblica consultazione, ha annullato l'art. 52 del Regolamento 35 dell'ISVAP.

L'articolo in questione (che modificava l'art. 48 del Regolamento ISVAP 5/2006) poneva il divieto alle banche di assumere la doppia qualifica di beneficiario ed intermediario delle polizze assicurative sottoscritte dai clienti.

Rimangono valide le direttive di trasparenza sui costi provvigionali per gli intermediari e sulla restituzione della parte del premio non goduta in caso di surroga, sostituzione ed estinzione del mutuo (o della variazione dei soggetti vincolatari), così come abbiamo illustrato nel post pubblicato nello scorso agosto.

Viste le motivazioni che hanno indotto il Tar ad annullare l'articolo 52, è presumibile che l'ISVAP - per perseguire l'intento su cui si è fondata la stesura del Regolamento (eliminare i conflitti di interesse) - possa riproporre il testo rispettando, in quell'occasione, tutti gli obblighi di pubblica consultazione previsti.

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