venerdì, 09 dicembre 2011

Assicurazioni e mutui: ISVAP emana la nuova disciplina

logo.jpgL'Isvap ha emanato, il 6 dicembre scorso, il Provvedimento n. 2946 che risolve una diatriba ormai più di un anno.
Dopo l'emanazione del Regolamento n.35 e il successivo annullamento del TAR (su richiesta delle banche italiane) dell'articolo riguardante il conflitto d'interessi in cui gli intermediari finanziari cadevano nella vendita delle polizze assicurative legate ai mutui, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha messo la parola fine.

Il provvedimento, che consta di soli 3 articoli, va a modificare il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e più precisamente l'art. 48.

A partire dal 2 aprile 2012, alle banche non sarà più possibile rivestire contemporaneamente il ruolo di intermediario e beneficiario (o vincolatario) di polizze assicurative.

Fino ad ora, come è noto, la stipula di polizze assicurative legate ai mutui prevedeva che, in caso di sinistro, la compagnia riconoscesse direttamente alla banca l'indennizzo. Inoltre il premio (spesso nella formula "unico anticipato") era complessivamente molto più alto di quello pagabile stipulando la medesima copertura con una compagnia esterna in quanto comprensivo delle provvigioni per l'intermediario (la banca) che potevano superare anche il 50% del totale pagato dal cliente.

Riportiamo di seguito l'articolo del Regolamento n.5/2006 con, in neretto, le modifiche apportate dalla nuova disciplina.



Art. 48 (Conflitti di interesse)

1. Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari evitano, secondo quanto disposto dall’articolo 183 del decreto, di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

1 bis. Gli intermediari comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva.

2. In ogni caso gli intermediari, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;

b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;

c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;

d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti
a danno di altri.

3. Gli intermediari, al fine di garantire il rispetto d ei principi di cui ai commi 1 e 2, provvedono all’individuazione ed alla gestione dei conflitti di interesse secondo modalità appropriate in funzione delle dimensioni e della complessità della loro attività.

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