sabato, 31 dicembre 2011

Richieste di mutuo in calo

mutui, mutuo prima casa, acquisto, richieste mutuo, crisi economicaIl mese di Novembre, in base ai dati Crif, segna un calo del 46% delle richieste di mutuo rispetto allo stesso periodo del 2010.
Tra le cause, oltre all'incertezza economica che le recenti manovre del Governo hanno portato in dote, di certo da segnalare il repentino quanto cospicuo aumento degli spread effettuato dalle banche.

Il settore dei mutui in Italia si allinea quindi alla situazione europea che vede la Spagna dimezzare le richieste per il mese di ottobre e la Gran Bretagna che si riporta a dati di metà anni '70 per quanto riguarda l'acquisto delle case.

E' chiaro che gli italiani, in un momento di incertezza economica sul futuro - anche quello prossimo - se possibilitati, rimandano l'acquisto.

Il calo delle richieste, quindi, potrebbe essere dovuto a cause oggettive, ma anche percettive.
Il tam-tam mediatico sui calcoli di quanto la manovra "salva Italia" peserà sulle tasche dei contribuenti non aiuta di certo a chiarire le idee, anche perché spesso sono calcoli "medi" e che difficilmente corrisponderanno alle singole realtà familiari. Questo è percepito dagli italiani e la conseguenza è l'attesa. Attesa di capire esattamente, ognuno facendo i propri conti, se il passo dell'acquisto della casa sia, non tanto al massimo della sua convenienza, ma quantomeno affrontabile con un minimo margine di sicurezza.

La speranza è quella che la liquidità immessa sul mercato dalla BCE - e che vedrà un ulteriore appuntamento nel prossimo febbraio - possa essere destinata dalle banche anche per i finanziamenti alle famiglie e alle imprese, così come auspicato dalla stesso Draghi.

mercoledì, 28 dicembre 2011

Governo: riforma del Catasto

Schermata 2011-12-28 a 10.15.23.pngSe ne è parlato in questi giorni, e ieri il Governo ha precisato alcune cosa a riguardo.
La prima, per i contribuenti forse la più importante, è che sarà una riforma - quella del Catasto - a "saldo zero".
Ma, per essere più realistici, questo potrebbe non significare che una volta ricalcolati i valori degli immobili ognuno di noi non avrà aumenti dell'importo da versare come imposta sulla casa.
Infatti, si crede che il "saldo zero" sia da intendersi a livello complessivo e quindi che il risultato finale dell'aggiornamento sia l'eliminazione delle sperequazioni trascinate fino ad oggi, passando dalla revisione di fine anni '80 - già obsoleta nel momento in cui è entrata in vigore - e dalla rivalutazione del 5% del 1997.

L'intento sarà quello di individuare due valori da attribuire al bene: uno reddituale, cioè il canone medio al netto delle spese, e uno di mercato che ad oggi è calcolato - erroneamente - grazie a moltiplicatori che verranno definitivamente messi da parte perché padri delle iniquità (oggi per l'Ici, domani per l'Imu) delle imposte gravanti sugli immobili.
Inoltre (finalmente) si parla di attribuire i valori in base ai metri quadrati - da aggiornare poi periodicamente in base ad algoritmi che tengano conto della posizione dell'immobile, del suo stato di manutenzione, dei canoni locativi mediamente applicati, eccetera - e non ai vani, come avviene oggi. Questo, però, appare di difficile applicazione nel breve periodo stante la moltitudine di planimetrie catastali ancora mancanti.

Certamente prima di arrivare alla definizione del "come fare" si dovrà passare attraverso un tavolo di lavoro tra proprietari, professionisti e Comuni dove ogni categoria potrà apportare le proprie competenze e idee a proposito.

venerdì, 23 dicembre 2011

Manovra: conti correnti, deposito titoli, libretti di risparmio postali

Schermata 2011-12-23 a 13.45.26.pngEcco cosa cambierà con il decreto "salva Italia":

Conti Correnti
L'imposta di bollo di 34,20 euro verrà pagata solo per i conti correnti intestati a persone fisiche che abbiano una giacenza media annua superiore ai 5mila euro. Al di sotto di questa cifra ci sarà l'esenzione. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta sarà aumentata a 100euro.

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Deposito Titoli
Sono previste imposte pari allo 0,1% annuo per il 2012, con un tetto massimo di 1.200 euro, e dello 0,15% per il 2013, con abrogazione del tetto massmo. Esiste un minimo importo da versare di 34,20 euro indipendentemente dal "valore" del Deposito.

Libretti di risparmio postale
L'imposta di bollo seguirà le regole dei conti correnti: al di sotto dei 5mila euro non si pagherà il bollo, mentre su giacenze superiori di pagheranno 34,20 euro.

Manovra: bonus per ristrutturazione e riqualificazione

dreamstimefree_954369.jpgE' arrivato il sì al decreto "salva Italia" e con sé porta anche modifiche alle agevolazioni per i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.

Per il bonus del 36% per il recupero edilizio, con le nuove regole in vigore dal 1° gennaio, il tetto di spesa massimo viene fissato a 48mila euro per ogni unità immobiliare. La detrazione potrà essere rateizzata in 10 anni. Sparisce la possibilità, per i contribuenti oltre i 75 anni, di accorciarne la rateizzazione.

Quando l'intervento avviene in condominio, viene agevolata la manutenzione ordinaria.
Il bonus spetta anche per i recuperi di immobili, anche non residenziali, colpiti da calamità naturali anche se lo stato d'emergenza è stato dichiarato prima dell'entrata in vigore del decreto.
In caso di vendita dell'immobile su cui è stato effettuato il recupero, la detrazione può passare al nuovo proprietario, ovvero restare al venditore (a scelta delle parti).
Anche in caso di successione, il beneficio passa agli eredi, ma solo a chi deterrà direttamente il bene immobile.
Viene prorogata di un altro anno (dicembre 2012) la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica. Sono stati inclusi, nel bonus, anche lavori di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Dal 2013 la detrazione sarà ridotta al 36%.

mercoledì, 21 dicembre 2011

BCE: maxi erogazione alle banche europee

Schermata 2011-12-21 a 12.50.09.pngLe previsioni, fino a ieri sera, parlavano di 300 miliardi. L'ammontare totale erogato, invece, a dispetto delle attese, è stato di 489,19 miliardi.

Le aspettative della Banca Centrale Europea (e nostre!) sono soprattutto quelle di vedere utilizzata parte di questa liquidità nel finanziamento ai privati e alle piccole medie imprese, a condizioni accessibili (visto anche il costo irrisorio fissato per quest'asta: 1%), in modo da rimettere in moto economia e consumi ed evitare il credit crunch in recessione.

Questa è la prima delle due operazioni decise a inizio dicembre dalla Banca Centrale Europea, la seconda è prevista per il 26 febbraio 2012.

sabato, 17 dicembre 2011

Calcolatore Imu 2012 / 2013

Schermata 2011-12-17 a 10.10.23.pngArrivati alla definizione dei moltiplicatori e delle detrazioni spettanti per le abitazioni principali e per i figli che abbiano un'età inferiore ai 26 anni e residenti nell'immobile, vi mettiamo a disposizione un semplice calcolatore che vi permetterà di conoscere il costo dell'Imposta Municipale Unica.

Teniamo a precisare che, per ovvi motivi, le aliquote calcolate sono quelle "base" dettate dal Decreto, ma che queste potrebbero essere suscettibili di modifiche da parte dei Comuni.

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Infine, viste le diverse versioni di Excel attualmente in circolazione - sviluppate anche per piattaforme differenti da Windows - la formattazione grafica del file potrebbe risultare talvolta inesatta. I calcoli, invece, saranno comunque corretti.

Vi preghiamo, quindi, di segnalarci eventuali malfunzionamenti al fine di permetterci correzioni e/o implementazioni che possano soddisfare il più ampio pubblico.

Il calcolatore è scaricabile cliccando il link qui sotto:

Imu.xls

giovedì, 15 dicembre 2011

Manovra: ritocchi all'Imu

Schermata 2011-12-15 a 09.32.49.pngL'emendamento alla manovra del Governo Monti porta con se anche delle modifiche alla prima stesura riguardante l'Imu, l'Imposta Municipale Unica.
Ad aggiungersi alla già presente detrazione base per gli immobili adibiti ad "abitazione principale" (pari a 200 euro), sono comparse le detrazioni per i figli, con età non superiore ai 26 anni, a patto che dimorino stabilmente nell'immobile oggetto dell'imposizione.
Per ogni figlio, la detrazione base viene maggiorata di 50 euro. Il totale della maggiorazione, però, non potrà superare i 400 euro.
Non c'è collegamento, con l'adozione di questo criterio, tra lo sconto sull'imposta e la reale condizione economica del nucleo famigliare.
Infatti non è contemplato, nel testo approvato dalle commissioni Bilancio e Finanza della Camera, che alla detrazione per il figlio si abbia diritto solo se quest'ultimo risulti a carico dei genitori nè, tantomeno, se il fatto che un figlio risulti essere anche cointestatario dell'immobile, influisca sulla determinazione della maggiorazione.

E' da precisare che la maggiorazione alla detrazione per i figli si applicheranno solo per gli anni 2012 e 2013.

Restano ferme le aliquote base (0,76% e 0,4%) ordinarie e per la prima casa e il coefficiente moltiplicatore (160) da utilizzare per il calcolo dell'imponibile partendo dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, così come abbiamo già descritto in un precedente post.

L'ultima parola, però, resta ai Comuni, che potranno decidere di elevare o ridurre le aliquote base e/o ritoccare i benefici per la prima casa.

venerdì, 09 dicembre 2011

Assicurazioni e mutui: ISVAP emana la nuova disciplina

logo.jpgL'Isvap ha emanato, il 6 dicembre scorso, il Provvedimento n. 2946 che risolve una diatriba ormai più di un anno.
Dopo l'emanazione del Regolamento n.35 e il successivo annullamento del TAR (su richiesta delle banche italiane) dell'articolo riguardante il conflitto d'interessi in cui gli intermediari finanziari cadevano nella vendita delle polizze assicurative legate ai mutui, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha messo la parola fine.

Il provvedimento, che consta di soli 3 articoli, va a modificare il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e più precisamente l'art. 48.

A partire dal 2 aprile 2012, alle banche non sarà più possibile rivestire contemporaneamente il ruolo di intermediario e beneficiario (o vincolatario) di polizze assicurative.

Fino ad ora, come è noto, la stipula di polizze assicurative legate ai mutui prevedeva che, in caso di sinistro, la compagnia riconoscesse direttamente alla banca l'indennizzo. Inoltre il premio (spesso nella formula "unico anticipato") era complessivamente molto più alto di quello pagabile stipulando la medesima copertura con una compagnia esterna in quanto comprensivo delle provvigioni per l'intermediario (la banca) che potevano superare anche il 50% del totale pagato dal cliente.

Riportiamo di seguito l'articolo del Regolamento n.5/2006 con, in neretto, le modifiche apportate dalla nuova disciplina.



Art. 48 (Conflitti di interesse)

1. Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari evitano, secondo quanto disposto dall’articolo 183 del decreto, di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

1 bis. Gli intermediari comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva.

2. In ogni caso gli intermediari, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;

b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;

c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;

d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti
a danno di altri.

3. Gli intermediari, al fine di garantire il rispetto d ei principi di cui ai commi 1 e 2, provvedono all’individuazione ed alla gestione dei conflitti di interesse secondo modalità appropriate in funzione delle dimensioni e della complessità della loro attività.

BCE taglia i tassi: si abbassano le rate del mutuo

whoweare.jpgCome ci si aspettava, Mario Draghi ha comunicato ieri che la Banca Centrale Europea - seppur non all'unanimità come invece era successo il mese scorso - ha deciso di tagliare di 25bps il tasso di rifinanziamento.
Si porta quindi all'1% l'indice che regola, tra l'altro, i mutui a tasso variabile indicizzati al parametro della Banca Centrale.

Il taglio del tasso a livello centrale porterà, come conseguenza, ad un abbassamento graduale anche del valore dell'Euribor, e questo a beneficio anche di chi ha un mutuo variabile legato a questo parametro.

Da subito, quindi, un risparmio sugli interessi sulla prossima rata per i sottoscrittori di un mutuo indicizzato al parametro BCE: per esempio, un mutuo con debito residuo di 150mila euro, per una durata residua di 20 anni e uno spread del 2%, vedrà ridursi la rata mensile di circa 19 euro.

martedì, 06 dicembre 2011

Il calcolo dell'Imu (base imponibile)

Fonte: Sole24Ore.it
Bozza "Decreto Salva-Italia", art. 13 (calcolo base imponibile ai fini Imu):


4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a.160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b.140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c.80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d.60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
e.55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.