mercoledì, 01 febbraio 2012
Moratoria mutui: arriva la terza proroga
Lo comunica l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, in una nota.
Il nuovo termine per la presentazione delle richieste di sospensione delle rata (in toto o solo per la quota capitale) è stato posto al 31 luglio 2012.
Gli eventi per i quali viene richiesta la sospensione dovranno essersi verificati entro il 30 giugno 2012.
Il rinnovo del "Piano Famiglie" però non significa che chi ha già fruito della sospensione potrà prolungarla o, se terminata, chiederla di nuovo.
Infatti una delle condizioni per l'accesso all'agevolazione è di non averne mai usufruito in precedenza.
Come abbiamo già avuto modo di scrivere a proposito, l'iniziativa promossa da Abi e le Associazioni dei Consumatori non è risolutiva e non mette al riparo le famiglie che vi aderiscono da futuri problemi di restituzione del mutuo.
Infatti la sospensione, in base alla sua durata (max 12 mesi), inciderà sull'importo della rata al momento della ripresa dei pagamenti.
A tale proposito l'ABI ha messo a disposizione uno strumento di calcolo online per simulare l'effetto della sospensione.
Inserendo i dati richiesti (tipo di sospensione, tipo tasso, data di accensione del mutuo, valore originario del mutuo, tasso in vigore, durata originaria, data di sospensione, durata della sospensione e debito residuo), il tool di calcolo mostrerà quello a cui i mutuatari andranno incontro alla fine dell'agevolazione.
Per fare un esempio, per un mutuo di 100.000 euro stipulato nel 2009 ad un tasso fisso del 5% e sospeso da fine febbraio per 12 mesi per l'intero importo della rata, quest'ultima subirà - al termine del periodo di sospensione - un incremento di 75 euro (+11,46%), passando da 654 a 729 euro.
E' quindi chiaro che il mutuatario, finito il periodo di sospensione, dovrà far fronte ad un impegno economico maggiore (e un allungamento della durata totale) con le conseguenze che si possono immaginare… a meno che, fra un anno, i "problemi" che hanno portato alla scelta della sospensione si siano risolti.
12:30 Scritto da: simutuo in Mutui e banche, Mutuo prima casa, Normativa mutui, Novità Mutui | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: moratoria, sospensione rate mutuo, mutui, simutuo, mutui online, abi, consumatori | OKNOtizie |
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lunedì, 01 agosto 2011
Nuova proroga per la sospensione delle rate di mutuo
E' stata prorogata, come già previsto, la possibilità di sospensione delle rate del mutuo in base all'accordo firmato tra Abi e diverse associazioni di consumatori.
Il nuovo termine entro il quale sarà possibile inoltrare le richiesta (direttamente presso la propria banca) è stato posto al 31 gennaio 2011.
Riportiamo in breve le caratteristiche che devono avere i richiedenti per vedersi accolta la richiesta di sospensione delle rate:
- mutui non superiori a 150.000 euro;
- Clienti con un reddito imponibile non superiore ai 40mila euro e che hanno subìto, entro la data del 31 dicembre 2011, eventi negativi quali la morte di un familiare, la perdita d'impiego, cassa integrazione, ecc).
E' bene precisare che le nuove richieste dovranno pervenire per operazioni che non abbiano già fruito della sospensione in precedenza.
16:08 Scritto da: simutuo in Banche e conti, Mutuo prima casa, Normativa mutui, Novità Mutui | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: mutuo, sospensione rate, moratoria | OKNOtizie |
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giovedì, 27 gennaio 2011
Moratoria sui mutui: proroga di sei mesi
E' stato raggiunto l'accordo tra Abi e associazioni dei consumatori che rimanda la scadenza per la presentazione della domanda di adesione alla moratoria per le rate dei mutui prima casa.
Il termine quindi è ora fissato al 31 luglio 2011 e potranno richiedere la sospensione delle rate (che ne comporta solo il loro differimento) i soggetti ai quali risulta difficile affrontare il regolare pagamento delle rate per eventi quali morte di un familiare, perdita del posto di lavoro, cassa integrazione, accaduti entro il 30 giugno.
Dopo questa nuova scadenza, l'Abi e le associazioni verificheranno la possibilità di adottare un'ulteriore proroga.
09:00 Scritto da: simutuo in Mutui e banche, Normativa mutui, Novità Mutui | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: moratoria, mutuo, mutui, sospensione rate, abi | OKNOtizie |
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venerdì, 26 febbraio 2010
Dopo la moratoria arriva il Fondo di Solidarietà
Un ulteriore aiuto per le famiglie in difficoltà a pagare il mutuo per la prima casa: nasce infatti, a fine aprile, il Fondo di Solidarietà, previsto nel 2008, ed ora approvato in via definitiva della Commissione finanze di Montecitorio.
Il fondo è destinato a tutte quelle famiglie che hanno un reddito ISEE non superiore ai 30 mila euro e hanno acceso un mutuo per l'acquisto della prima casa di importo non superiore ai 250 mila euro.
La sospensione dei pagamenti delle rate verrà concesso a tutte le famiglie che versano in situazioni di difficoltà per eventi eccezionali e imprevedibili. Tra questi rientrano la perdita del posto di lavoro, la morte o l'insorgenza di evidenti condizioni che non consentono l'autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare. Si può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.
In tal caso, la durata del mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo uguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente prevista dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto stesso. Il Fondo di Solidarietà provvederà al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli oneri notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
Quest'ultima agevolazione non è invece prevista dal Piano famiglie (moratoria), lo strumento predisposto da Abi e associazioni di consumatori sempre per sostenere le famiglie in difficoltà con i mutui prima casa.
La domanda per accedere al Fondo dovrà essere presentata alla banca con cui si è contratto il mutuo. Lo schema di domanda e le "istruzioni per l'uso" saranno presto disponibili su un sito internet creato ad hoc dal Ministero del Tesoro.
11:34 Scritto da: simutuo in Mutui e banche | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: mutui, moratoria, fondo solidarietà, rate, banca, banche, abi | OKNOtizie |
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venerdì, 08 gennaio 2010
Moratoria mutui: fissate le regole
A dicembre avevamo già parlato della moratoria sui mutui ipotecari dei privati.
Eccoci qui, dunque, per riportare quanto è stato deciso in merito alle caratteristiche che dovranno avere i soggetti che vorranno accedere a questa iniziativa e alle modalità per l'inoltro delle domande.
Dal 1 febbraio 2010, chi fosse interessato, potrà richiedere presso la propria banca di sospendere il pagamento delle rate per un periodo fino a 12 mesi. Le banche che hanno aderito a questa iniziativa, frutto di un accordo fra l'Abi, l'Associazione Bancaria Italiana, e 13 associazioni dei consumatori, prevedono la possibilità di sospensione quando, i titolari di mutui fino a 150.000 euro, accesi per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale e con ritardi sui pagamenti delle rate fino ad un massimo di 180 giorni, dimostreranno - fornendo apposita documentazione - di avere un reddito annuo non superiore a 40 mila euro e di aver subito - nel corso del 2009 - eventi particolarmente negativi (perdita del lavoro, cassa integrazione, malattia o morte di un familiare portatore di reddito).
Per sapere se la propria banca ha aderito alla moratoria si può visitare il sito internet dell'Abi (www.abi.it) da cui si può anche scaricare il facsimile del modulo di richiesta di adesione alla moratoria.
I tempi tecnici per ottenere lo stop ai pagamenti si aggireranno intorno ai 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta.
Durante la sospensione delle rate, gli interessi continueranno a maturare come previsto dal contratto di mutuo sottoscritto. Si deve anche tenere conto che il piano di ammortamento si allungherà per una durata pari al periodo di sospensione. E' lasciata libertà alle singole banche di decidere se la sospensione riguarderà la sola quota capitale o l'intero ammontare della rata del mutuo. Il nostro consiglio, quindi, è quello di recarsi presso la propria banca e - se la sospensione offerta riguarda l'intera rata (capitale e interessi) - farsi calcolare anche le "nuove" rate che dovremo pagare dopo il periodo di moratoria, così da considerare se - di fatto - sospendere le rate oggi non faccia peggiorare la nostra situazione di domani.
12:46 Scritto da: simutuo in Normativa mutui | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | Tag: mutui, sospensione, moratoria, rate, interessi, banche | OKNOtizie |
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